lunedì 4 agosto 2008

Eluana Englaro. Il discorso di Lupi alla Camera sul conflitto di attribuzione

Signor Presidente, in maniera sintetica spero di poter spiegare all'Aula l'oggetto della questione e le riflessioni che di conseguenza ne sono emerse. Mi preme, signor Presidente e colleghi deputati, sottolineare preliminarmente una questione fondamentale. Ciò che oggi siamo chiamati a deliberare e che attiene alla Camera dei deputati non attiene, lo ridico con molta chiarezza, al merito della vicenda sottostante alla sentenza, ma riguarda il profilo istituzionale del rispetto delle sfere di potere costituzionalmente attribuite ai diversi poteri dello Stato.

Non di meno, non può non essere sottolineata, e lo dico in premessa, la complessità della questione. Lo stesso collega onorevole Giachetti, in un intervento sull'ordine dei lavori su altra questione, ha detto che è la prima volta che la Camera dei deputati si trova ad elevare un conflitto di attribuzione di questo genere, considerata la novità del conflitto che si propone di elevare, vista l'assenza, nella giurisprudenza costituzionale, di casi analoghi di conflitti sollevati dal Parlamento per tutelare le proprie prerogative legislative, a fronte di un intervento dell'autorità giudiziaria in materia non disciplinata dalla legge.

Quindi, il conflitto che si propone di elevare contesterebbe radicalmente la natura giurisdizionale del potere esercitato. Sarebbe stato sostanzialmente esercitato un potere legislativo da parte della Corte di cassazione, e successivamente da parte della corte di appello in riferimento alla sentenza della Corte di cassazione, individuando, in totale assenza di parametri normativi di riferimento, il regime applicabile in tema di autorizzazione alla sospensione di trattamenti sanitari in carenza di capacità dell'interessato a prestare consenso, limitatamente ad una categoria di persone incapaci, ovvero quelle in stato vegetativo profondo.

Tale regime sarebbe contenuto in un atto formalmente giudiziario, ma sostanzialmente normativo. Cerco di sintetizzare le motivazioni che hanno spinto a maggioranza l'Ufficio di Presidenza a sottoporre all'Assemblea l'elevazione di tale conflitto. L'attribuzione alle Camere delle funzioni legislative ai sensi dell'articolo 70 della Costituzione esclude funzioni suppletive da parte di altri poteri dello Stato, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla Costituzione (articoli 76 e 77), che non contempla la supplenza giudiziaria in materia coperta da riserva di legge.

In secondo luogo, la titolarità del potere legislativo e, quindi, la possibilità di esercitarlo non esclude affatto il diritto dell'organo che ne è titolare, in questo caso il Parlamento, di difendere un'attribuzione costituzionalmente riconosciuta dinanzi alla menomazione di essa che può derivare da un cattivo esercizio di un potere altrui.
In terzo luogo, la sentenza della Corte di cassazione n. 21748 del 2007 avrebbe realizzato un intervento del potere giudiziario su sfera riservata al Parlamento, sulla quale quest'ultimo aveva iniziato a svolgere attività legislativa nelle ultime legislature, e che è oggetto oggi, in questa legislatura, di alcune proposte di legge presentate, appunto, nell'attuale legislatura. La Corte di cassazione, quindi, con la sua sentenza è intervenuta su una materia su cui i competenti organi delle Camere sono da tempo impegnati in maniera approfondita al fine di pervenire ad un punto di equilibrio tra i diversi principi costituzionalmente coinvolti.

La sentenza della Corte di cassazione in oggetto, inoltre, elabora un principio di diritto, compiendo un'opera non di ricostruzione dei principi di un quadro normativo esistente, sia pur lacunoso, ma di vera e propria creazione di diritto, data l'attuale carenza di una specifica disciplina legislativa, riconosciuta nella suddetta sentenza, sostituendosi, quindi, al legislatore.

Il fatto che la decisione della Corte di cassazione sia espressione di un'invasione o comunque di una menomazione di una competenza del Parlamento appare, tra l'altro, confermato dalla pronuncia che altra autorità giudiziaria ha adottato recentemente in riferimento a un caso in parte analogo. Le argomentazioni svolte dal tribunale di Roma il 15 dicembre 2006 in riferimento al cosiddetto caso Welby appaiono a tal fine illuminanti. Il tribunale, infatti, in quell'occasione, ha ritenuto inammissibile il ricorso diretto ad ottenere la sospensione del presidio sanitario, attenendo la materia ai concetti che sono allo stato «indeterminati e appartengono ad un campo non ancora regolato dal diritto e non suscettibile di essere riempito dall'intervento del giudice, nemmeno utilizzando i criteri interpretativi che consentono il ricorso all'analogia o ai principi generali dell'ordinamento». Il tribunale ha altresì affermato che solo la determinazione politica e legislativa può colmare il vuoto di disciplina - qualunque sia questa determinazione, in una direzione piuttosto che in un'altra - anche sulla base di solidi e condivisi presupposti scientifici che consentano di prevenire abusi e discriminazioni, allo stesso modo in cui intervenne il legislatore per definire la morte cerebrale.

In conclusione, la Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario, quale organo supremo della giustizia assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale. L'articolo 12 delle preleggi definisce l'ambito dell'attività interpretativa del giudice, prevedendo che, se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Non può disconoscersi, al riguardo, come nel caso in esame la Corte di cassazione sembra andata al di là della funzione nomofilattica ad essa affidata. Nella materia oggetto della sentenza, infatti, non vi è alcuna base legislativa, né sembrano esservi principi generali applicabili in maniera diretta ed inequivocabile.

Osservo, infine, che l'elevazione del conflitto di attribuzioni - credo che questo possa essere interesse di tutti - consentirebbe alla Corte costituzionale di stabilire se spetti o meno alla giurisdizione di risolvere casi non regolati dalla legge in materia costituzionalmente riservata alla disciplina legislativa, nonché di individuare il limite oltre il quale il potere interpretativo del giudice finisca per ledere l'esercizio della funzione legislativa attribuita alle Camere.

Credo che lei abbia già sintetizzato la proposta formulata dall'Ufficio di Presidenza. Queste sono le ragioni per le quali chiediamo all'Aula di elevare questo conflitto di attribuzione (Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà).

Nessun commento: