mercoledì 23 luglio 2008

Il caso Eluana arriva all’Ue: la magistratura non può decidere per l’eutanasia

La Corte d'appello civile di Milano, sulla base di una sentenza della Cassazione del 16 ottobre 2007, si è pronunciata il 9 luglio 2008 autorizzando il padre di Eluana Englaro, in qualità di tutore, ad interrompere il trattamento di idratazione e alimentazione artificiale che tiene in vita la figlia da sedici anni.L'idea che qualcuno possa decidere per un altro se la vita vale la pena di essere vissuta è un criterio inaccettabile. L'Unione europea è uno spazio dove non c'è la pena di morte e all’interno del quale il rispetto e la tutela per la vita e la dignità umana devono essere incondizionati.In questi giorni è stata depositata un'interrogazione scritta alla Commissione europea e al Consiglio nella quale viene chiesto quali siano gli stili di vita compatibili con trattamenti sanitari, quali l'alimentazione e l'idratazione artificiale e se, in presenza di un vuoto legislativo in materia, può essere considerata dalla magistratura come chiara e convincente espressione della presunta volontà di una persona in stato di incoscienza la dichiarazione orale di un momento antecedente allo stato vegetativo.Alla Commissione e al Consiglio è stato ricordato che l'articolo 32 della Costituzione italiana sancisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e, garantendo la possibilità al malato di accettare o meno un trattamento sanitario, sottolinea che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.Il Tribunale di Lecco aveva dichiarato in precedenza inammissibile il ricorso del padre di Eluana sul presupposto che ai sensi degli articoli 2 e 32 della Costituzione «un trattamento terapeutico o di alimentazione, anche invasivo, indispensabile a tenere in vita una persona non capace di prestarvi consenso, non solo è lecito, ma dovuto in quanto espressione del dovere di solidarietà posto a carico dei consociati, tanto più pregnante quando, come nella specie, il soggetto interessato non sia in grado di manifestare la sua volontà».La Corte d'appello civile di Milano, sulla base della sentenza n° 21748 della Cassazione, ha ritenuto che l'interruzione delle cure può essere giustificata quando la ricerca della presunta volontà della persona in stato di incoscienza è ricostruita alla stregua di chiari, univoci e convincenti elementi di prova anche sulla base dello stile e del carattere della sua vita. La sentenza della Corte d'appello civile di Milano rappresenta un pericoloso precedente volto ad orientare fatalmente il legislatore verso l'eutanasia. Approfittando di un vuoto legislativo, si arroga il diritto di decidere su chi deve vivere e chi deve morire nel nostro Paese.Cosa sappiamo noi di quello che una persona in queste condizioni sente, cosa sappiamo di cosa c’è dentro il cuore di queste persone? Quale esperto potrebbe dichiarare, allo stato attuale, l'irreversibilità della condizione di stato vegetativo? E soprattutto, come si può considerare la dichiarazione di un momento come parametro per presumere la volontà di Eluana? La vita va difesa fino alla sua naturale conclusione e con essa va difeso altresì il principio dell’indisponibilità della vita stessa.Una delle motivazioni che si danno in favore dell’eutanasia e al suicidio assistito è che servano per alleviare le sofferenze delle persone, ma spesso queste nascondono una richiesta d’aiuto contro la solitudine, contro il fatto di sentirsi un peso per gli altri. Hanno bisogno di assistenza, di essere ascoltati, dell’affetto e della vicinanza dei loro cari e di un’équipe assistenziale per tollerare la loro sofferenza con dignità. Le istituzioni, da chi fa le leggi a chi controlla la loro applicazione, dovrebbero quindi occuparsi del problema alla base, di aiutare chi soffre con cure sempre migliori, personale qualificato e sostenere le famiglie degli assistiti.

Mario Mauro
Tratto dal sito www.ilsussidiario.net

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